L’articolo 1, D. Lgs 62/17, prevede come: «1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 2. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani»,
In pratica, la norma si riferisce al primo ciclo d’Istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado); in tal senso, la valutazione riguarda gli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, ed è messa in atto dal docente della classe, per mezzo dell’assegnazione di un voto espresso in decimi.
L’ammissione alla classe successiva per gli studenti del primo ciclo è così regolamentato:
-Per gli iscritti alla scuola primaria, è possibile essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente conseguiti, o in via di prima acquisizione; ad ogni modo, è prevista la non ammissione alla classe successiva in situazioni eccezionali che, comunque, vanno deliberate all’unanimità dai docenti contitolari, così come previsto all’articolo 3 del D. Lgs 62/17: «1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;
-Per gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, è decisa dal consiglio di classe, anche in situazioni di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, quindi anche in caso di assegnazione di voti inferiori a sei decimi, così come previsto all’articolo 6 del D. Lgs 62/17: «1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. 2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno»,
Nell’ambito della scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata attraverso l’assegnazione di voti espressi in decimi; in tale contesto, il voto disciplinare di fine quadrimestre contempla la sintesi valutativa di esiti di apprendimento conseguiti rispetto agli standard predefiniti.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato; la valutazione della condotta è espressa, in maniera collegiale, dai docenti per mezzo di un giudizio sintetico contemplato nel documento di valutazione.
I docenti di sostegno prendono parte alla valutazione degli studenti; in merito alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti (Non Sufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo).
FONTE
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