DM 32/2025 – DECRETO CONTINUITA’ SOSTEGNO

da | 10 Mag, 2025 | TESI TFA

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. 

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare l’articolo 14, commi 3 e 3-bis, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, nonché i commi 6-bis e 6-ter;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

VISTO

il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università

 

e ricerca” e, in particolare, l’articolo 8, concernente “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno”;
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, emanata in attuazione dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sopra richiamato, come modificato dall’articolo 5 comma 2 lett. a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

CONSIDERATO

che l’articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, prevede che, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, “per l’anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”;

VISTA

la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI);

VISTO

il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 143 del 19 febbraio 2025;

RITENUTO

di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non risultano in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RESA l’informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 gennaio 2025;

 

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

  1. Il presente decreto dà attuazione per l’anno scolastico 2025/2026 a quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
    1. Legge: legge 3 maggio 1999, 124;
    2. Ordinanza: dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, 88.

Articolo 2

(Procedura finalizzata alla conferma sui posti di sostegno)

  1. Entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia; valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con  riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, e ne comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.
  1. Qualora ricorrano le condizioni per la conferma di cui al comma precedente, nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
  2. L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (ivi comprese le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina – secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza – nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato.
  3. Al ricorrere di tutte le condizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, l’Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge sul posto assegnato l’anno Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell’Ufficio all’albo on line.
  4. Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura disciplinata dal presente I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge per l’anno scolastico 2025/2026, anche con riferimento alla procedura di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza.

Articolo 3

(Destinatari)

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano:
    1. ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
    2. ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza;
    3. ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza.
  2. La procedura di conferma di cui all’articolo 2 può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale di cui al comma 1 in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dell’Ordinanza.
  2. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche
  3. Il presente decreto trova applicazione limitatamente all’anno scolastico 2025/2026.
  4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

FONTE

bo.istruzioneer.gov.it

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